FAQ
Qui troverete delle informazioni utili per relazionarsi con il vostro medico
Tutti gli iscritti all’Albo, e quindi anche gli specialisti ospedalieri e gli odontoiatri, possono fare certificati di malattia.
In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” , previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per “gravi motivi”, di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000, si ritiene che il richiedente debba fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di “grave infermità” (si veda, ad. es., il D.M. 26 marzo 1999 – Ministero della Difesa).
Innanzitutto dobbiamo classificare il paziente in base a patologie di rischio: sul paziente senza compromissione sistemica (ASA1) e per l’inserimento implantare semplice, si suggerisce una profilassi con 2 g di Amoxicillina 1 ora prima dell’intervento chirurgico. Similmente, su pazienti a rischio di endocardite batterica (patologie valvolari, riparazioni valvolari, pregresse endocarditi, cardiopatie congenite e patologie valvolari in cuore trapiantato), le linee guida più recenti suggeriscono la profilassi preoperatoria con 2 g di Amoxicillina 1 ora prima dell’intervento. In ogni caso, quando l’intervento si rendesse necessario su pazienti con compromissioni sistemiche, è sempre consigliato interfacciarsi con il medico curante per gestire al meglio le possibili complicanze derivanti dalla patologia.
In caso di ricovero il medico non può per legge prescrivere farmaci, deve essere l’ospedale a fornire la terapia.
La definizione di “gravissima situazione di salute” viene valutata dal medico in base ai dati anamnestici in suo possesso e alla eventuale visita.
La fisioterapia deve essere fatta nella struttura (pubblica o privata convenzionata) in cui si esegue la prima visita fisiatrica. Per eseguire le sedute di fisioterapia in regime pubblico l’iter è il seguente: la prima prescrizione è del medico curante MMG che emette impegnativa per visita fisiatrica; mentre la seconda prescrizione è dello specialista fisiatra che emette la richieste per le sedute di fkt. Per eseguire le sedute di fkt in regime privato invece è sufficiente rivolgersi ad un centro di fisioterapia provato con una richiesta di un medico nel quale sia specificata la patologia e le terapie a cui sottoporsi.
Consulta il sito https://salute.regione.veneto.it/servizi/esenzioni/istruzioni ed eventualmente rivolgiti al distretto.
No, questa esenzione può essere apposta sulle impegnative solo dal ginecologo pubblico.
Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 (Esenti reddito ed età) codificato in Regione del Veneto con 7R2.
Si tratta di richieste iniziate durante la pandemia Covid che ufficialmente si sono concluse termine del periodo emergenziale. La competenza di tali scelte (smart working o lavoro agile) spetta ad ogni azienda, in particolare al medico competente che conosce tale realtà e le mansioni dei singoli dipendenti. Pertanto si tratta di richiesta inappropriata per MMG che valuta a seconda delle condizioni cliniche del paziente (se gli è stata riconosciuta o meno invalidità) se procedere all’immissione a titolo oneroso di tale certificazione.
Secondo l’art. 20 della L.R. n.l/2020 anche nella Regione Veneto viene meno l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia. Pertanto il medico di base non deve più rilasciare tale certificato.
Si, può essere richiesto al medico curante che lo rilascia a titolo oneroso (pagamento), essendo un certificato non obbligatorio di competenza.
NO, perché il medico di medicina generale agisce per conto del SSN e prescrive in base ad un sospetto diagnostico, a dati obiettivi ottenuti dalla visita medica, dalla sintomatologia riferita e dai dati anamnestici in suo possesso.